E’ possibile ora separarsi, divorziare, modificare le condizioni stabilite nella separazione e nel divorzio senza ricorrere al Tribunale.
La procedura, introdotta dalla legge 10.11.2014/162, può essere eseguita dagli avvocati evitando ai coniugi l’udienza in Tribunale.
Dopo aver concordato con i propri clienti le condizioni della separazione o del divorzio, gli avvocati (uno per ciascun coniuge) presentano la convenzione in Tribunale al Pubblico Ministero, il quale emette un provvedimento di autorizzazione.
Entro dieci giorni dal consenso del Pubblico Ministero, gli avvocati depositano l’accordo in Comune, dove viene annotato all’atto di nascita e all’atto di matrimonio.Il procedimento è concluso.
Quali sono le differenze introdotte dalla legge 162/2014?
In precedenza le parti erano obbligate a presentarsi in Tribunale ad un‘udienza fissata appositamente a seguito della loro richiesta di separazione/divorzio.
Il verbale di separazione seguiva una breve procedura che si concludeva con l’omologazione, mentre il divorzio era deciso con sentenza.
Qual è il senso di questa modifica?
Nei procedimenti di separazione e divorzio “consensuali” – quando gli ex partner riescono a raggiungere un accordo sui temi essenziali: assegnazione della casa coniugale, affidamento figli e assegno di mantenimento, si libera il Tribunale da adempimenti che erano ormai del tutto burocratici.
E’ giusto osservare che si snellisce la procedura ma il problema di fondo rimane inalterato.
Il punto nodale per gli ex partner, infatti, non è la semplificazione procedurale, ma la ricerca e il raggiungimento di un accordo sui punti sopra sintetizzati.
In questo campo può essere utile il ricorso alla mediazione familiare. Uno strumento che, quando è possibile, facilita la comunicazione tra i coniugi nella ricerca di un accordo che gli ex partner sentono equilibrato.
Un’ultima precisazione: la procedura non si applica ai partner non sposati, i quali sono quindi ancora tenuti a rivolgersi al Tribunale.
Sembra che, semplicemente, si siano dimenticati.