Recentemente qualcuno ha segnalato il problema delle dimissioni delle lavoratrici madri già sottoscritte al momento dell’assunzione o comunque prima di una gravidanza.
Vorrei tranquillizzare chi si fosse trovata in questa situazione o temesse di potervisi trovare essendo stata costretta a firmare un contratto con tale clausola.
Le dimissioni così formalizzate non sano valide e possono essere impugnate dalla lavoratrice, che potrà rivolgersi all’avvocato di fiducia ovvero alle organizzazioni sindacali, per avere una adeguata tutela.
Non solo: anche nell’anno successivo alla nascita del proprio figlio le dimissioni sono considerate “sospette” di essere la conseguenza di pressioni esercitate da parte del datore di lavoro.
Per essere valide quindi e valide in questo caso significa inoppugnabili debbono essere convalidate alla presenza di un funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro, dove la lavoratrice, che intende realmente rassegnare le proprie dimissioni, dovrà recarsi personalmente (non sono ammesse deleghe) e compilare un modulo che indica le possibili ragioni della decisione.
Chi dunque, durante tutto il periodo protetto, che va dall’inizio della gravidanza sino a un anno di vita del bimbo, avesse presentato le proprie dimissioni senza seguire questa procedura potrà rivedere la propria posizione poiché, come precisato, si tratta di un atto non valido.